Criteri di ammissione - istanze di passaggio da altri indirizzi di studio
Premessa
Si intende per ”passaggio” la richiesta di inserimento di un alunno in una classe di un indirizzo diverso da quello di provenienza.
L’accoglimento di una proposta di passaggio fa riferimento alla disponibilità della scuola al momento della presentazione della richiesta e, di conseguenza, viene gestita in relazione ad essa.
Le famiglie e gli studenti che non riescono a trovare accoglimento alla richiesta di passaggio ad altro indirizzo, rispetto a quello di provenienza, ma accolgono disponibilità di posto diverso o trovano posto in altra scuola, sono consapevoli che, successivamente, non è più possibile modificare tale scelta, pur se dovessero verificarsi condizioni di accoglienza nei mesi successivi.
Il documento è stato approvato con la delibera del CDI n°106 del 30/10/25
PASSAGGI IN CLASSE PRIMA e SECONDA
(valevole sia per chi proviene da una classe Prima che da una Seconda)
Ai sensi dell’art. 4 c. 10 del decreto n. 5 del 08.02.2021 e del DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127 non sono previsti esami integrativi. Le domande verranno accolte nel limite della disponibilità di posti e, in caso di esubero, in base ai criteri sotto riportati.
Criteri da applicare in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili:
a. passaggi all'interno della stessa scuola da un indirizzo ad un altro (possibili solo ad anno scolastico concluso e dopo attenta valutazione della motivazione della richiesta; sono esclusi i passaggi interni allo stesso indirizzo da una sezione all'altra se non in caso di non ammissione)
b. passaggio fra indirizzi di studio differenti, con priorità a passaggi tra indirizzi liceali
c. passaggio richiesto nella condizione di ammissione alla classe successiva nello scrutinio di giugno (i casi di sospensione del giudizio sono eventualmente gestiti in maniera residuale)
Ove si rendesse necessaria una ulteriore graduazione all’interno di ciascun gruppo di richiedenti passaggio, verranno utilizzati i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
- territorialità e residenza, a seconda della distribuzione dell’offerta formativa a livello provinciale;
- coerenza con il Consiglio Orientativo della Scuola Secondaria di I Grado;
- sorteggio, in caso di parità, come ultima opportunità, alla presenza di un genitore del Consiglio di Istituto
In caso di accoglimento del passaggio in classe Seconda lo studente confronterà gli obiettivi minimi della programmazione con i contenuti fondamentali delle discipline non svolte nella classe Prima di provenienza, in modo che possa autonomamente effettuare un lavoro di recupero degli stessi. Non saranno comunque previste prove di ammissione. Nel primo bimestre dell’anno scolastico, sarà cura del docente di disciplina verificare i prerequisiti e valutare eventuali moduli di recupero/consolidamento, se necessari all’allineamento dello studente ai livelli di competenza attesi all’ingresso dell’annualità da frequentare.
PASSAGGI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO CLASSI PRIME e SECONDE
Gli alunni delle classi Prime e Seconde, provenienti da un altro istituto di indirizzo diverso, che vogliono effettuare il passaggio in corso d’anno, devono fare domanda entro il 31/01 di ogni anno come previsto dal DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127.
Non essendo previsti esami integrativi per l’accesso alle classi Prime e Seconde, in ogni caso si fa presente che le domande di passaggio verranno accolte nel limite della disponibilità di posti e, in caso di esubero, in base ai criteri sopra riportati.
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PASSAGGI IN CLASSE TERZA, QUARTA e QUINTA
Per le richieste di passaggio da Secondo a Terzo anno e successivi, fatta salva la disponibilità di posti, occorre siano sostenuti, con esito positivo, gli esami integrativi per quelle discipline non comprese nel corso di studio di provenienza, relative a tutti gli anni già frequentati come previsto dal DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127 .
Tali prove sono calendarizzate dalla scuola (indicativamente nella prima settimana di settembre) e devono avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico (15 settembre). Non è, pertanto, possibile il passaggio in corso d’anno scolastico.
Criteri da applicare in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili:
a. passaggi all'interno della stessa scuola da un indirizzo ad un altro (possibili solo ad anno scolastico concluso, previo superamento esami integrativi necessari; sono esclusi i passaggi interni allo stesso indirizzo da una sezione all'altra tranne in casi di non ammissione )
b. passaggio fra indirizzi di studio differenti, con priorità a passaggi tra indirizzi liceali
c. passaggio richiesto nella condizione di ammissione alla classe successiva nello scrutinio di giugno (i casi di sospensione del giudizio sono eventualmente gestiti in maniera residuale)
Ove si rendesse necessaria una ulteriore graduazione all’interno di ciascun gruppo di richiedenti passaggio, verranno utilizzati i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
- territorialità e residenza, a seconda della distribuzione dell’offerta formativa a livello provinciale;
- coerenza con il Consiglio Orientativo della Scuola Secondaria di I Grado;
- sorteggio, in caso di parità, come ultima opportunità, alla presenza di un genitore del Consiglio di Istituto
Gli studenti con sospensione del giudizio ai sensi dell’OM 92/2007 potranno inoltrare richiesta di passaggio, la domanda verrà graduata seguendo gli stessi criteri precedentemente illustrati, ma un eventuale accoglimento si concretizzerà solo dopo l’estinzione del giudizio sospeso e, quindi, al termine degli scrutini finali, in base all'esito degli stessi, in via residuale sui posti rimasti disponibili rispetto a quelli già assegnati agli studenti richiedenti il passaggio e promossi a giugno.
PASSAGGI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO CLASSI TERZA, QUARTA e QUINTA
Non sono previsti passaggi in corso d'anno per studenti del Triennio provenienti da indirizzi diversi, in quanto gli stessi prevedono la necessità di esami integrativi, non effettuabili in corso d’anno.





