ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Per accesso civico generalizzato (introdotto dall'art. 5, c. 2 del D.l. n. 33/2013, come modificato dal D.l. n. 97/2016) s'intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati detenuti dalla P.A: ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto diei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
- la richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
- la richiesta deve essere indirizzata al Dirigente
- la richiesta puà essere trasmessa alternativament tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica
- la richiesta di accesso civico generalizzata è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali)
- la richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta
Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
IL PROCEDIMENTO
Il Dirigente provvederà ad istruire l'istanza secondo quanto previsto dai cc. 5 e 6 dell'art. 5 del D.l. 33/2013 e ss.mm.ii, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 gg. dalla ricezione della comuncazione, durnate i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il DIrigente provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 gg.).
LOaddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente decidesse comunque di accogliere l'istanza, ha l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 gg. da tale ultima comunicazione.
Il c. 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 gg. (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 gg.
TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.l. n. 104/2010.